Novità per i sedicenni: introdotta la possibilità di trasportare passeggeri
Come spesso leggiamo sui giornali o su web, l’Italia (ma non è la sola pecora nera in Europa) spesso subisce delle procedure di infrazione dall’Unione Europea per ritardi nel recepire direttive o per averle recepite non correttamente.
L’esperienza ci dice che almeno una volta all’anno si approva, in tutta fretta, una legge per adeguarci all’Unione Europea e spesso, queste leggi passano inosservate in quanto si tratta di “scatole con all’interno cose diverse fra loro”.
Una di queste leggi, approvata il 23 luglio 2015, ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene un po’ di tutto: dal pacchetto energia al decreto Ronchi, dal commercio al codice del consumo.
Contiene però anche qualche cosa che interessa molte famiglie: cioè la possibilità, per i propri figli, di trasportare passeggeri, con ciclomotore o con motociclo, a 16 anni.
La novità non è di poco conto; praticamente da sempre si sapeva che per trasportare l’amico o l’amica, occorreva essere maggiorenne, oltre ovviamente ad essere titolari del giusto titolo di guida. Quante volte, per trasportare la ragazzina, tra l’incudine ed il martello (ragazzina a piedi oppure rischio di multa), si è preferita la multa!
Ora invece, o meglio dopo 15 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale che ancora non è avvenuta, per trasportare il passeggero sarà sufficiente aver compiuto 16 anni (e non più diciotto come ora), oltre ad essere titolari della patente AM (quello che ancora conosciamo come patentino per i ciclomotori), della A1 (per i motocicli e tricicli con determinate limitazioni di ciclindrata e kw) oppure della B1 (per i quadricicli anche qui con specifiche limitazioni).
Quale il consiglio è quello di attendere l’effettiva entrata in vigore. Poi, importantissimo, fare una verifica col proprio assicuratore per evitare che “nelle righe in piccolo” sia contenuta qualche clausola dove, pur pagando il danno del passeggero, l’assicurazione fa rivalsa (cioè si fa ridare dall’assicurato o dal conducente, in toto oppure in parte, quando risarcito al passeggero). Si tratta payday loans di verificare, in sostanza, che l’assicurazione abbia espressamente rinunciato al diritto di rivalsa.